Approfondimenti DL 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia"

La nostra associazione A.N.CO.T, nell’ ottica di una sempre maggiore vicinanza agli Associati suoi iscritti, in collaborazione e di concerto con la confederazione AEPI – Associazione Europea dei Professionisti e delle Imprese –, alla quale aderisce, ha contribuito allo sviluppo di un nuovo progetto/servizio relativo alla  possibilità di accedere ai finanziamenti,  di cui al c.d. Decreto Liquidità – “…..finanziamenti fino a € 25.000,00 con garanzia del 100% da parte del MCC o per quelli di importo superiore con garanzia del 90% da parte del MCC” – , per i soli  professionisti consulenti tributari iscritti all’ A.N.CO.T..

Per il tramite del predetto servizio, che viene messo ora a disposizione, i tributaristi, possono presentare richiesta di finanziamento direttamente e per il tramite della confederazione AEPI, la quale trasmetterà la documentazione alla società/finanziaria IFINVEST SPA, che provvederà ad erogare, in caso di accoglimento, direttamente il finanziamento richiesto.

Alla presente, si allega, informativa sulla documentazione necessaria per l’inoltro dell’istanza, che dovrà essere compilata secondo le indicazioni, peraltro, si presume, già conosciute dagli associati e secondo le di seguito indicate “specifiche” che saranno di ausilio al corretto inserimento dei dati richiesti.

Si rimarca l’assoluta semplicità della presentazione della domanda di finanziamento, l’assenza di ulteriori oneri bancari se non per i soli interessi di finanziamento, pari all’1% per quelli di durata fino a 36 mesi e dell’1,88% per quelli fino a 72 mesi. 

È bene ricordare che, in ogni caso, è obbligatorio il preammortamento di 24 mesi.

Relativamente ai i finanziamenti di importo superiore ai 25.000,00 euro si pone in evidenza che la garanzia prestata da MCC è pari al 90% dell’importo richiesto ed il tasso di interesse varierà, in relazione al merito creditizio, da un minimo del 4% ad un massimo del 10%. Per questa tipologia di finanziamento è richiesta anche una breve relazione sulla finalità dello stesso.

Si ribadisce e si precisa che è possibile richiedere un finanziamento pari ad un massimo del 25% dei compensi dichiarati nell’ultima dichiarazione dei redditi ( periodo d’imposta 2018).
Di seguito, così come sopra detto, si riportano alcune brevi linee guida per una corretta compilazione dell’allegato 4bis, necessario per la richiesta di garanzia a MCC:

  • punto 13 inserire: liquidità
  • punto 15 inserire: importo presente sulla dichiarazione indicando quello relativo alle imprese (RG2) o professionisti (RE2)
  • punto di 17 inserire eventuali agevolazioni di stato già ricevute
  • occupati ULA: non vale per il titolare. Inoltre Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. 
  • dove richiesto inserire il fatturato in migliaia
  • periodo riferimento inserire 31/12/2018 (ultimo periodo d’imposta ufficialmente chiuso).

 La documentazione, correttamente compilata, sottoscritta e completa degli allegati dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo mail .

Il gruppo di lavoro, ANCOT - Fondazione “Dino AGOSTINI”, resta a disposizione di tutti i colleghi, per ogni eventuale esigenza, chiarimenti, supporto o assistenza per una corretta e veloce presentazione delle domande. 

Si potranno, inoltre, inviare quesiti e richieste di assistenza inviando una mail a :

  • Gaetano Nanì    e-mail :
  • Maurizio Natali   e-mail :
  • Andrea D’Onofrio   e-mail :

Confidiamo che il nuovo servizio attivato, unitamente alle indicazioni fornite con la presente circolare, possa essere di supporto a tutti gli associati per far fronte alle esigenze di carattere finanziario mediante l’utilizzo degli strumenti previsti dalle ultime norme emanate dal Governo.             

Il fine resta sempre quello di creare momenti di confronto ed approfondimento, necessari all’arricchimento delle nostre competenze professionali in un contesto lavorativo difficile e gravoso e in continuo mutamento.

 

Il gruppo lavoro A.N.CO.T. – Fondazione Dino Agostini
Andrea D’Onofrio - Gaetano Nanì – Maurizio Natali 


Allegati:

Finanziamenti fino a € 25.000

pdf Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela PERSONA FISICA (534 KB)

pdf Manifestazione di interesse A.N.CO.T. (428 KB)

pdf Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 Euro (228 KB)

pdf Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela "PERSONA GIURIDICA" (631 KB)

pdf Richiesta di prestito (85 KB)

pdf Informativa Privacy (86 KB)


Finanziamenti maggiori di € 25.000

pdf Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela PERSONA FISICA (534 KB)

pdf Manifestazione di interesse A.N.CO.T. (428 KB)

pdf Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela "PERSONA GIURIDICA" (631 KB)

pdf Documentazione preliminare (169 KB)

pdf Riichiesta di prestito (85 KB)

pdf Informativa privacy (86 KB)

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30 marzo 2020, l’Ordinanza della Protezione Civile che dispone le risorse per adottare le misure di solidarietà alimentare da destinare ai cittadini e la loro ripartizione ai vari Comuni. L’Ordinanza dà seguito al DPCM n. 658 del 29 marzo 2020 che ha rideterminato, incrementandola, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2020, per aiutare appunto i Comuni a mettere in campo interventi di sostegno alimentare alle famiglie più gravemente colpite dall’emergenza coronavirus.

Grazie alle risorse del Fondo, i Comuni possono acquistare:

  • buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
  • generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Chi sono i beneficiari dei Buoni Spesa

Sarà l’Ufficio dei Servizi sociali di ciascun Comune ad individuare la platea dei beneficiari e a determinare il contributo da erogare per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità a coloro che non ricevono alcun sostegno economico pubblico.

Per quanto sopra gli interessati dovranno accedere al sito istituzionale del Comune dove verrà pubblicato il “modello di domanda” per la richiesta del Buono Spesa e sicuramente provvederanno a rendere pubblico un numero telefonico dedicato per informazioni del merito.

Riteniamo che, solo per casi eccezionali, tale modello potrà essere ritirato presso ufficio del Comune tenendo sempre in considerazione le disposizioni di sicurezza sanitaria coronavirus.

Da quanto abbiamo verificato il “modello di domanda” varia da Comune a Comune, cosi come sono varie le diverse modalità di rilascio dei buoni spesa e cioè nel formato (tessera, carnets ecc.) e nei tagli riguardanti l’importo.

Il “modello di domanda” debitamente compilato dovrà essere restituito al Comune per e-mail (per WhatsApp o fax ecc., ciò in base alle direttive comunali).

Riteniamo, solo per casi eccezionali, che tale modello potrà essere restituito brevi mano presso ufficio del Comune tenendo sempre in considerazione le disposizioni di sicurezza sanitaria coronavirus.

I Buoni Spesa

I Buoni Spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed elusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità come stabilisce l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020.

Quindi i Buoni Spesa legittimeranno il loro possessore all’acquisto di alimenti (pane, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura, etc.), prodotti essenziali per l’igiene personale e l’alloggio (sapone, dentifricio, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti, etc.), prodotti per la prima infanzia (latte, omogeneizzati, pannolini, etc.)  e beni di prima necessità (farmaci e prodotti medicali).

Il Buono Spesa non dà diritto all’acquisto di bevande alcoliche, preparati di rosticceria, alta pasticceria e di tutti gli altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati esempio: prodotti di bellezza, vestiario, alimenti e prodotti per animali, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica, etc.

A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al Buono Spesa, la differenza resta a carico dell’acquirente.

I Buoni Spesa sono personali cioè utilizzabili dal titolare indicato nello stesso buono oppure da persona da esso designato tramite apposito atto corredato dai documenti di riconoscimento del delegato e del delegante.  

Non sono invece trasferibili, né cedibili a terzi, né convertibili in denaro contante.

Relativamente alla questione se l’importo riportato nel Buono Spesa debba essere utilizzato per intero o a scalare sicuramente verrà stabilito dal Comune.

Di certo riteniamo che il Buono Spesa debba essere utilizzato per il suo intero in un unico esercizio in quanto giudichiamo che in caso di Buono Spesa spendibile a scalare l’esercente debba ritirare il Buono e quindi con le modalità che riterrà più opportune (annotazione, rilascio di una ricevuta e/o altro) darà la possibilità, al titolare del Buono, di utilizzarlo per la sua totalità.   A confermare tale tesi anche le modalità con le quali l’esercizio commerciale dovrà restituire i Buoni che tratteremo in seguito.

Il Buono Spesa riporterà la data entro e non oltre potrà essere spendibile.

Dove utilizzare i Buoni Spesa

I Comuni possono richiedere l’iscrizione nell’elenco che predisporrà e pubblicherà sul proprio sito e altro agli esercizi commerciali al dettaglio di generi alimentari o di beni di prima necessità (farmacie e/o parafarmacie) che a tutt’oggi risultano in esercizio secondo le liberatorie del quadro normativo in vigore.
I Comuni possono inoltre richiedere agli esercizi commerciali che aderiscono ad accettare i Buoni, l’applicazione di uno sconto extra (5% - 10%) sul monte acquistato con l’utilizzo degli stessi.

Per quanto sopra i Comuni inviteranno gli interessati alla compilazione di una “domanda di adesione” appositamente predisposta e pubblicata sul proprio sito, o altro.
La “domanda di adesione” una volta redatta e sottoscritta dovrà essere agli stessi Comuni a mezzo e-mail e/o altro come da istruzioni.
Come già sopra asserito i Comuni renderanno pubblicità sul proprio sito istituzionale o altro degli esercizi commerciali che hanno aderito ad accettare i Buoni Spesa.

Comportamento degli esercizi commerciali che accettano i Buoni Spesa

L’esercente che aderisce di accettare i Buoni Spesa dovrà mettere a disposizione del Comune:

  • il Buono Spesa originale

  • allegare obbligatoriamente lo/gli scontrino/i fiscale/i con indicazione delle merci acquistate

Indubbiamente i Comuni potranno richiedere, ciò in base al proprio modello di Buono Spesa emesso, l’obbligo di annullare i Buoni stessi con timbro e firma dell’esercizio.

L’esercizio commerciale che ha aderito ad accettare i Buoni Spesa dovrà:

  • verificare l’autenticità del Buono Spesa al momento dell’accettazione;

  • monitorare il corretto utilizzo del Buono da parte dei beneficiari;

  • accertare l’identità del possessore del Buono richiedendo documento d’identità in corso di validità (forse è il caso di fotocopiare il documento) e/o accertarsi e verificare la persona designata tramite apposito atto all’utilizzo del Buono, e qui secondo noi occorre trattenere o fotocopiare l’atto e i documenti del delegato e del delegante;

  • verificare che i prodotti acquistati rientrino fra quelli ammessi.

Gli esercizi commerciali in possesso dei Buoni Spesa “esauriti” potranno procedere alla richiesta di pagamento al Comune mediante fatturazione elettronica, consegnando altresì allo stesso Comune, come sopra riportato, i Buoni Spesa in originale, sicuramente timbrati e firmati, con l’obbligo di allegare gli scontrini fiscali della spesa sostenuta dall’avente titolo.

I Comuni di certo provvederanno a stabilire le scadenze entro cui presentare le fatture per il pagamento, così come riteniamo che provvederanno alla liquidazione dopo verifica e controllo.

Considerazioni sul rilascio dello scontrino da parte dell’esercizio commerciale – Fatturazione elettronica – Scritture contabili

Il buono corrispettivo è uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato, anche per pagamenti parziali, a fronte di una cessione di beni. Nel caso in esame trattasi di buoni “multiuso” (al momento dell’emissione non si conosce la disciplina a fini IVA applicabile alle cessioni di beni oggetto dei buoni), disciplinati dall’art. 6 quater del D.P.R. 633/72.
Alla luce di ciò, la cessione dei beni e relativa esigibilità dell’imposta si verifica al momento di effettivo acquisto da parte del cittadino, certificata mediante rilascio di documento commerciale da parte dell’esercente.

L’intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell’operazione attraverso il pagamento, previa presentazione da parte dell’esercente, dei buoni ricevuti. L’esercente dovrà rendicontare il valore totale dei buoni a mezzo documento Fuori Campo IVA (Art. 2 D.P.R. 633/72) che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, sfugge all’obbligo di fatturazione elettronica.

Le scritture contabili saranno:

  Al momento dell’emissione documento commerciale:
         
    Buoni Covid-19 A

Diversi
Merci c/vendite
Iva ns. debito

   
  Al momento dell’emissione documento verso il Comune
         
    Crediti v/Comune di …. A Buoni Covid -19
   
  Al momento del pagamento effettuato dal Comune:
         
    Banca c/c A Crediti v/Comune di ….
   

 

Roma, 2 aprile 2020

A cura del gruppo di lavoro A.N.CO.T. - “Fondazione Dino Agostini”
Gaetano Nanì – Maurizio Natali – Andrea D’Onofrio


Allegati:

pdf Buoni spesa per emergenza Coronavirus (141 KB)

 

 

 

 

 

A seguito dell’emanazione di alcune circolari, prima dell’ABI e, dopo, da parte di ogni singolo istituto finanziario a chiarimento della portata dell’art. 56 del c.d. decreto “cura Italia” inerente la moratoria sui finanziamenti, mutui, leasing e crediti a breve per le imprese si ritiene utile implementare L’approfondimento che questa Fondazione ha pubblicato qualche giorno fa con ulteriori informazioni che potranno agevolare le scelte da parte dei titolari e/o degli amministratori delle aziende interessate, nonché dei consulenti aziendali al fine di poter dare una panoramica completa sulle possibilità offerte dalla norma.

L’art. 56, come detto, prevede la possibilità, su richiesta dell’impresa di “sospendere” il pagamento dei finanziamenti, mutui, leasing fino alla data del 30/09/2020 compresa, nonché di “prorogare” le scadenze delle aperture di credito a qualsiasi titolo scadenti entro il 30/09/2020 sempre a quella data.

Infatti l’impresa che volesse utilizzare tale possibilità deve obbligatoriamente presentare una specifica domanda al proprio istituto finanziatore e/o alla propria banca. 

Solitamente gli operatori finanziari hanno predisposto una propria modulistica e, quindi, sarebbe opportuno che ognuno contatti la propria filiale per farsi indicare la procedura ed il modulo da essa utilizzato.  
In mancanza ed in ogni caso è possibile utilizzare un modulo che alleghiamo al presente approfondimento, appositamente predisposto ed in modalità editabile.

Ribadiamo che gli istituti destinatari della richiesta, a differenza della moratoria ABI:

  • non possono denegare la richiesta e, quindi, sono obbligati per Legge alla sospensione delle rate o allungamento della disponibilità a breve;

  • devono procedere alla richiesta senza addebito di commissioni ed oneri bancari.

Ugualmente alla moratoria ABI, invece:

  • è previsto il pagamento degli interessi moratori che, nel caso della richiesta ex art. 56 potranno:

    • o essere riaddebitati nelle rimanenti rate a scadere del finanziamento se viene bloccata l'intera rata;

    • o essere pagati nel periodo di moratoria, alle stesse scadenze iniziali, se si è scelti di sospendere solo la sorte capitale.

  • è prevista l’allungamento dell’eventuale garanzia MCC di cui alla L. 662/96. Infatti la garanzia statale viene automaticamente “allungata” per lo stesso periodo di moratoria concessa.

Si ribadisce che alla moratoria ex art. 56 potranno accedere:

  • Le micro e PMI così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 06/05/2003 e quindi con un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro, un attivo patrimoniale inferiore a 43 milioni di euro e meno di 250 dipendenti;
  • Le imprese che hanno subito una temporanea carenza di liquidità dipendente dalla diretta diffusione dell’epidemia COVID-19.

Questi sono requisiti indispensabili e che bisogna dichiarare, con le conseguenze penali del caso, ai sensi del DPR 445/2000.

Le modalità di presentazione della domanda possono essere diverse.
È possibile la consegna diretta allo sportello della filiale di competenza ed in tal caso è opportuno farsi rilasciare copia con ricevuta di presentazione oppure la spedizione tramite PEC all’istituto finanziario o alla banca.
Nel caso di spedizione, ai fini dell’autentica della sottoscrizione bisogna allegare un documento in corso di validità del sottoscrittore oppure procedere alla sottoscrizione con firma digitale del modulo appositamente compilato.

Le considerazioni da fare ulteriormente partono da alcune domande che gli imprenditori sicuramente si faranno:

  • Usciremo da questa crisi imprevista ed imprevedibile entro il 30/09/2020? 
  • Le imprese avranno la liquidità e la forza di poter ripartire da quella data in poi?

Probabilmente la sospensione per un periodo di sei mesi sembra essere troppo breve in considerazione dell’ampiezza di questo periodo di blocco e che segnerà per forza di cose l’economia globale dei prossimi anni.  
Quindi vi è da valutare l’opportunità di suggerire al legislatore l’opportunità di prorogare in automatico questa scadenza almeno di altri 6 mesi.

Una soluzione possibile di allungamento deriva anche dal combinato disposto dell’accordo ABI del quale abbiamo parlato nel precedente Approfondimento.

Infatti ai sensi del punto 2.1.11 dello stesso è possibile richiedere la moratoria entro il 31/12/2020 e quindi successivamente alla scadenza ex art. 56 del D.L. 18/2020.    Inoltre la stessa richiesta sembrerebbe attuabile e non in contrasto con quella attuale sempre ai sensi del punto 2.1.5 nel quale si afferma che non possono essere concesse moratorie alle imprese che già ne siano state beneficiarie nei 24 mesi precedenti ad eccezione di quelle riconosciute ex lege in via generale e quindi nel nostro caso specifico. 

Secondo la nostra valutazione questa soluzione, in mancanza, quindi, di un nuovo dettato normativo che ampli temporalmente la durata della moratoria, potrebbe rappresentare una valida soluzione per dare alle imprese una maggiore stabilità finanziaria che possa essere utile ad una concreta ripresa dell’attività produttiva.

Restiamo sempre vigili sull’argomento impegnandoci ad intervenire nuovamente in caso si ritenga dovessero intervenire modifiche normative interessanti e da segnalare all’attenzione del mondo imprenditoriale e professionale di riferimento.

Roma, 30 marzo 2020

A cura del gruppo di lavoro A.N.CO.T. - “Fondazione Dino Agostini”

Gaetano Nanì – Maurizio Natali – Andrea D’Onofrio


Allegati:

pdf Sospensione mutui (Art. 56 D.L. “Cura Italia”): ulteriori considerazioni (172 KB)

document Modulo Richiesta di moratoria ex art. 56 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (24 KB)


 

(Fondo di Garanzia per le micro e PMI)

 

Nel periodo economico più buio dal dopoguerra ad oggi, appare essenziale per le imprese capire quale può essere il loro futuro: se passata questa crisi imprevista (dopo quella prevedibile degli ultimi 8 anni) potranno riprendere il loro percorso o cessarlo o convertilo in altri settori o cambiare segmento economico.

Certo, questa “pandemia” ci sta cambiando e di sicuro cambierà comportamenti sociali e cambierà l’attenzione verso determinati settori economici e produttivi: si avrà maggior riguardo all’ambiente, alla salute, al benessere avendo maggiore attenzione, quindi, alla qualità piuttosto che alla quantità.

Nondimeno l’interesse attuale ed immediato di ogni imprenditore è quello di superare questo periodo, speriamo breve, cercando di economizzare al massimo la propria attività, recuperando la massima liquidità per poter essere pronto ad una ripartenza della propria produzione e quindi di essere competitivo nel nuovo mondo economico che nascerà.

L’impresa dovrà, pertanto, confrontarsi con i suoi partner’s finanziari e commerciali, dovrà ascoltare i propri stakeholder’s per capire quale direzione prendere e, soprattutto, dovrà ricercare quei capitali necessari per raggiungere i propri obiettivi, sia immediati che a medio-lungo periodo.

Affrontiamo oggi il primo tra questi obbiettivi, quello della ricerca dei capitali necessari alla liquidità, indispensabile per la stessa sopravvivenza delle imprese per far fronte ai propri impegni verso i dipendenti, verso i fornitori, verso i propri finanziatori.

Il D.L. 18/2020, c.d. “cura Italia”, affronta il tema con le norme contenute negli artt. 49 e 56, fornendo risposte alle prime richieste del mondo imprenditoriale. E’ bene rimarcare che, a nostro parere, le  misure, così come emanate, non sono risolutive del problema per  le motivazioni che verranno esposte di seguito. Il nostro, vuole rappresentare, comunque, un primo segnale che possa essere di  impulso al sistema del mondo delle imprese e,  conseguentemente, a quello imprenditoriale in senso generale.

Della moratoria dei mutui, finanziamenti, leasing e anticipazioni a breve, previste all’art. 56,  si è già detto nella precedente circolare.

L’intervento, coì come normato, di concerto, con la moratoria dell’accordo ABI 2019 nonché  dell’addendum 2020, consente di spostare le scadenze finanziarie del rimborso delle rate su finanziamenti per un periodo fino a 12 mesi, creando, di fatto, nel brevissimo periodo, una sorta di liquidità utilizzabile per sopperire ad altre scadenze non rinviabili, stante l’improvvisa e non prevedibile crisi finanziaria dovuta a “fattori” esterni al mondo economico, come quella dell’emergenza COVID-19.

Queste misure gradite dalle imprese, ma nella pratica amministrativa “mal digerite” dal sistema bancario e dagli organismi finanziari i quali, assoggettati ad uno evento imprevisto, ha comportato uno stravolgimento della loro attività. E’ essenziale che per dare piena efficacia ai  provvedimenti emanati è necessario un intervento finanziario statale (europeo) con l’immissione di nuova liquidità da parte della BCE.

Appare chiaro che l’intento della norma sulla moratoria dei mutui è quella di voler dare una immediata risposta alle esigenze di liquidità delle imprese, di contro, con la norma contenuta nell’art. 49 del provvedimento governativo sopra citato, Fondo di garanzia per le PMI, si tenta di dare maggiore slancio ed un più ampio “respiro” al mondo delle imprese agevolando l’utilizzo del fondo di cui alla L. 662/96 Medio Credito Centrale – Invitalia.

A tal proposito l’organismo di gestione con la circolare 8/2020 del 19 marzo u.s., allegata assieme alla circolare ABI del 24.03.2020 al presente documento, analizza in maniera dettagliata la norma, dando indicazioni al mondo bancario per l’attivazione delle misure ivi previste. Di fatto, si tratta, di una semplificazione nell’ utilizzo della garanzia statale a garanzia dei finanziamenti “vecchi” e soprattutto “nuovi” concessi dalle banche ed istituti finanziari alle imprese.

E’ bene ricordare che, i liberi professionisti, per espresso dettato normativo europeo, vengono assimiliate alle PMI e, pertanto, possono accedere alla garanzia rilasciata da MCC ai sensi della L. 662/96.

Dall’analisi della predetta circolare n. /2020, ripresa anche dall’ABI con la nota prot. UCR/000593 del 24/03/20, con  l’art. 49 del decreto “cura Italia”, possono confermare le seguenti misure  e procedure:

  1. La garanzia del MCC viene riconosciuta a titolo gratuito, senza nessun onere a carico delle imprese;
  2. L’importo della garanzia, per singola impresa, viene elevato fino a 5 milioni di euro. Fermo restando una variazione sulle modalità di calcolo della stessa, tenuto conto che, fino al 17 marzo, la stessa era calibrata su un importo massimo di 2,5 milioni di euro. Questione, prettamente tecnica, che, in questo particolare periodo ha poca rilevanza per le  imprese;
  3. La copertura della garanzia dell’80% è garantita per i finanziamenti fino a 1,5 milioni di euro, diminuendo per importi superiori. La stessa,  può arrivare fino al 90% in caso vi sia la coopresenza di un confidi o di un’ altro fondo. Una importante precisazione, a seguito di  espressa delibera da parte del fondo, va fatta sulla garanzia della percentuale dell’80%,  anche se l’impresa ha in corso altre pratiche di importo superiore a tale limite nei limiti del massimale dei 5 milioni di euro. Ciò significa che il plafond 1,5 decorre per le richieste fatte dal 17 marzo in poi e per i successivi 9 mesi;
  4. E’ possibile assoggettare, adesso, a garanzia tutte le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti in corso finalizzati all’estinzione di precedenti finanziamenti e/o consolidamento di passività, a condizione che la banca conceda un credito aggiuntivo di almeno il 10% dell’importo residuo del debito. Tale operazione permette di creare maggiore liquidità all’imprenditore e di assoggettare a garanzia anche questa tipologia di finanziamento, fino ad adesso esclusa dall’operatività del fondo stesso;
  5. I finanziamenti o i crediti a breve concessi dalle banche o dagli istituti finanziari e che erano assoggettati a garanzia e che sono oggetto di moratoria sia per accordo ABI, che per dettato normativo,in automatico, viene prorogata la garanzia stessa. A puro titolo esemplificativo: per un mutuo sospeso per 12 mesi, con conseguente proroga della scadenza, la garanzia MCC avrà efficacia fino alla definitiva scadenza dello stesso post-moratoria. Questa disposizione avrà valenza anche per le imprese considerate “in difficolta” o posizionate dalle banche come esposizioni non-performing, superando, quindi, le iniziali perplessità di alcune associazioni di categoria;
  6. E’ semplificata, ai fini dell’accesso alla garanzia, la compilazione del modello di valutazione economico-finanziario delle condizioni di ammissibilità invitando i soggetti richiedenti a trasmettere, anche attraverso l’acquisizione automatica dei dati e delle informazioni fornite dalle banche dati pubbliche o private ai fini della valutazione degli andamenti relativi gli eventi pregiudizievoli;

  7. Il rilascio della garanzia rimane sempre gratuita anche nel caso di mancato perfezionamento delle operazioni;

  8. Sono incentivate le operazioni di investimento nel settore turistico-alberghiero della durata minima di 10 anni e di importo superiore ai 500.000,00 euro, facendo cumulare la garanzia del fondo anche altre fornite dalle imprese di tipo reale, assicurative, bancarie e senza limitazione di valore;

  9. È rilasciata la garanzia in forma automatica e senza valutazione con copertura dell’80% per i finanziamenti a 18 mesi meno un giorno e per un importo finanziato di 3.000,00 euro;

  10. Tutte le operazioni di microcredito passano da 25 a 40 mila euro con la garanzia del fondo rilasciata all’80%. La misura amplia ed agevola, semplificando la gestione amministrativa, i finanziamenti rilasciati alle micro e PMI neo costituite o che abbiano iniziato la propria attività da meno di 3 anni.

Appare del tutto evidente che  l’intervento normativo, in questa fase, è stato sostanzialmente, quello di voler incentivare l’utilizzo di uno strumento, il fondo di garanzia, quale moltiplicatore e volano per le banche e gli istituti finanziari al fine della concessione di nuova finanza alle imprese richiedenti.

Nel periodo attuale, caratterizzato dalla mancanza di liquidità,  il binomio banche/garanzia MCC risulta essere fondamentale. La speranza è quella di un immediato recepimento delle norme da parte mondo finanziario al fine di immettere in circolazione le maggiori fonti possibili per sopperire alla diminuzione di PIL che, per cause di “forza maggiore”, è crollato sensibilmente a scapito del reddito e dei consumi. La nuova finanza servirà a  non interrompere i pagamenti delle forniture già eseguite nonché al pagamento delle retribuzioni ai milioni di lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività.

Le misure fin qui analizzate, se pur non esaustive, serviranno a mantenere in vita quelle imprese che dovranno, nel breve periodo, pensare a riprendere la propria attività con un’ ottica imprenditoriale differente rispetto al periodo ante emergenza. Avranno l’esigenza di dover utilizzare altri strumenti finanziari per l’acquisizione di nuove immobilizzazioni, materiali ed immateriali,  per dare nuovo slancio e nuova linfa al ciclo economico che si presenterà nel breve periodo.

Diverse iniziative finanziarie, dirette o per garanzie accessorie,  sono allo studio nelle diverse regioni italiane, le quali, sfruttando parte delle risorse europee del FESR, non ancora utilizzate, intendono agevolare il ricorso al credito, concedendo contributi sugli interessi e/o sulle spese di gestione bancarie o addirittura finanziamenti diretti alle imprese. L’invito è per  il management aziendale ed i consulenti nel dover  verificare che nella regione di collocazione, le   eventuali iniziative che il governo locale sta mettendo in atto al fine di valutare con compiutezza le migliori soluzioni finanziarie a beneficio dell’attività imprenditoriale.

L’ A.N.Co.T. - Associazione dei Consulenti Tributari -, di concerto con “La Fondazione Dino Agostini” rimane sempre a disposizione ed al fianco dei professionisti e delle imprese per eventuali chiarimenti e/o quesiti che senz’altro possono sorgere relativamente all’interpretazione o all’esecuzione delle norme  analizzate nel presente documento. L’intento dell’ A.N.Co.T. e della sua Fondazione, rimane quello di  una  semplificazione  della normative, come nel caso, quelle relative al mondo finanziario italiano.         

Roma, 27 marzo 2020

A cura del gruppo di lavoro A.N.CO.T. - “Fondazione Dino Agostini”
Gaetano Nanì – Maurizio Natali – Andrea D’Onofrio


Allegati:

pdf Approfondimento: MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE AZIENDE (145 KB)

pdf Circolare ABI del 24/03/2020 (238 KB)

pdf Circolare 8 del consiglio di gestione fondo di garanzia MCC (166 KB)

(artt. 54-56 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 cd. “Cura Italia”)

 

A seguito dell’emanazione del D.L. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, l’attenzione di molte imprese cade, soprattutto, sulla ricerca di quelle norme atte a garantire la continuità aziendale ed alla verifica della liquidità necessaria a sopportare le scadenze di obbligazioni future e protratte nel tempo per evitare di incorrere in infrazioni finanziarie prima e di mantenere un corretto rapporto con i propri creditori, poi.

Le norme che meritano particolare attenzione sono quelle relative alla sospensione dei mutui, prestiti e leasing per le imprese. A nostro avviso, quelle da valutare sono contenute nell’art. 56 del D.L. 18/2020 ed ancor prima, quelle previste nell’art. 6 del D.L. 9/2020 valido solo per le c.d. “zone rosse” di prima valutazione governativa.

È bene precisare che il mondo bancario, attraverso l’ABI, assieme alle maggiori associazioni delle imprese aveva sottoscritto a novembre del 2018 un accordo con il quale, a richiesta delle singole imprese, poteva sospendere, posticipandole, le rate dei mutui per garantire la “ripresa economica” delle stesse. Il 6 marzo 2020, gli stessi soggetti, hanno proceduto nel rinnovo dell’accordo ampliando le causali per la sospensionedei mutui e prestiti all’emergenza COVID-19, oltre a definire i punti per la velocizzazione delle richieste di finanziamento avanzate dal mondo imprenditoriale (vedasi accordo per il credito 2019 e successivo addendum 2020).

Fatta questa premessa le imprese, ad oggi, indipendentemente dal nuovo dettato normativo del decreto “cura-Italia”, possono richiedere alle proprie banche (che hanno aderito all’accordo del novembre 2018 e rinnovato a marzo 2000 – il 93% di tutte quelle esistenti in Italia) la sospensione dei contratti di MUTUI, PRESTITI E LEASING attraverso la SOSPENSIONE DELLE RATE o ALLUNGAMENTO del piano di ammortamento, esistenti alla data del 31/01/2020. A tal fine si allega il MODULO da presentare direttamente o tramite pec alla propria filiale di competenza.

La sospensione può essere al massimo di 12 mesi per i mutui ipotecari e chirografari ed i leasing che provoca, in automatico, uno spostamento della scadenza della fine del finanziamento.

L’allungamento, invece, può essere richiesto sia per i muti ipotecari e chirografari che per i crediti a breve e prestiti agrari.

Per i mutui è previsto l’allungamento del periodo di ammortamento fino ad un massimo del 100% delle rate a scadere.

Per i crediti a breve, invece il periodo di allungamento, può essere richiesto fino ad un massimo di 270 giorni.

Con riferimento, invece, alle norme emanate con il decreto “Cura Italia”, la moratoria dei finanziamenti alle imprese è prevista nell’art. 56.

Nello specifico, l’articolo, dispone in generale che le linee di credito accordate dalle banche o istituti finanziari siano sospese dalla revoca e quindi mantenute, “a domanda”, fino al 30/09/2020.

Dal dettato della norma contenuta nel predetto articolo, si evince che se esistono affidamenti per anticipi su fatture, finanziamenti extra fido, fidi “sino a revoca”, rate di finanziamento di mutui ipotecari e/o chirografari,
le imprese possono chiedere la moratoria fino al 30/09/2020 e le banche non possono esimersi dalla concessione.

Le regole sopra descritte valgono per tutto il mondo bancario e per tutto il territorio nazionale.

E’ opportuno precisare, che nelle singole regioni esistono diversi istituti di credito a valenza locale e sostanzialmente di emanazione pubblica – regionale che finanziano direttamente le imprese di quella regione, come, ad esempio, la CRIAS – Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane della Sicilia, l’IRCAC – Istituto per il credito alle Cooperative -, l’IRFIS – Istituto Regionale per il Finanziamento alle imprese commerciali, industriali e di servizi, FINLOMBARDA SPA.

Si dovrà procedere, pertanto e necessariamente, ad una verifica della situazione finanziaria dell’impresa, accertando se gli istituti di credito operanti nel proprio ambito regionale e con i quali vi sono in essere
contratti di finanziamento, hanno aderito alla moratoria dei finanziamenti.

Il raffronto tra, l’accordo ABI e moratoria ex art. 56 del “Cura Italia”, evidenzia la differenza temporale dei due provvedimenti. Infatti, l’accordo ABI ha una valenza temporale più ampia rispetto a quella dell’art. 56 del D.L. 18/2020, dato atto che quest’ultimo ha efficacia, si sottolinea, fino al 30/09/2020. Di contro, invece, l’accordo ABI arriva fino a 12 mesi per i mutui e 270 giorni (9 mesi) per i crediti a breve. È opportuno rilevare che la sospensione, ex decreto, sospende l’intera rata, capitale + interessi, mentre la moratoria sospende solamente la sorte capitale. Questo non significa però che fino al 30/09/2020 non maturino gli interessi, gli stessi continuano a generarsi, ma verranno addebitati con le successive scadenze delle rate nel momento in cui riprenderanno a scadere.

A nostro parere la scelta e la valutazione sulle soluzioni da adottare spettano agli organi sociali delle imprese o al titolare, di concerto, con il suo management e consulenti anche in relazione alla capacità di rimborso, alla continuità aziendale, visto il periodo di crisi, l’esigenza di reperire nuove risorse finanziarie per affrontare le spese correnti ed eventuali spese capitali di reinvestimento per dare più impulso alla propria attività.

Un’ altra importante misura, sull’argomento, è contenuta nell’art. 54, quella relativa alla sospensione per un periodo di 9 mesi del mutuo prima casa acceso da un imprenditore che abbia subito una restrizione o la chiusura della propria attività, registrando, di fatto, un calo del proprio fatturato almeno del 33% in un trimestre successivo al 21/02/2020 rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019.

L’attivazione della misura è delegata ad uno specifico decreto del ministero dell’economia che ne disciplinerà l’attuazione e le modalità operative attingendo dal “fondo solidarietà mutui prima casa”.

Riteniamo, in ultimo, che una valutazione deve essere fatta sulle disposizioni contenute nell’art. 6 del D.L. 9/2020. Le disposizioni di che trattasi hanno valenza, per il solo territorio della c.d. prima “zona rossa” (Lombardia ed altre 14 province del nord Italia). Nell’articolo è prevista la sospensione del pagamento delle rate, per un periodo di 12 mesi, dei finanziamenti INVITALIA a scadere fino al 31/12/2020. Detta norma, di particolare importanza, a nostro avviso, appare di scarso impatto, se la si raffronta al territorio interessato.
L’Agenzia, INVITALIA, opera e rivolge, prevalentemente, i suoi finanziamenti soprattutto alle imprese del sud Italia, circa il 90%. Pertanto, auspichiamo che in sede di conversione del Decreto, si provveda ad una modifica con l’ampliamento a tutto il territorio della norma in questione.

La Fondazione Dino Agostini, resta a disposizione per tutti coloro che necessitano o vorranno ulteriormente approfondire l’argomento in questione. E’ nostra intenzione essere da supporto per quanti necessitano di maggiori dettagli o che vorranno contribuire a migliorare lo studio delle varie tematiche che saranno affrontate, soprattutto nel corso di questo periodo, in cui il nostro paese: cittadini, imprese, lavoratori autonomi, professionisti sono chiamati a fronteggiare e combattere un “nemico” che va oltre ogni possibile e immaginabile crisi economica.

 

Roma, 25 marzo 2020

A cura del gruppo di lavoro A.N.CO.T. - “Fondazione Dino Agostini”
Gaetano Nanì – Maurizio Natali – Andrea D’Onofrio


Allegati:

  pdf Approfondimento SOSPENSIONE MUTUI, PRESTITI E LEASING PER LE IMPRESE (172 KB)

  pdf Modulo di richiesta banche-leasing (124 KB)

  pdf Accordo per il credito del 15/11/2018 (164 KB)

  pdf Addendum all'accordo credito del 06/03/2020 (41 KB)

  pdf Comunicato stampa ABI del 11/03/2020 (111 KB)

  pdf Dichiarazione sostitutiva per moratoria decreto “cura Italia” (93 KB)

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