Buoni spesa per emergenza Coronavirus

Buoni spesa per emergenza Coronavirus

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30 marzo 2020, l’Ordinanza della Protezione Civile che dispone le risorse per adottare le misure di solidarietà alimentare da destinare ai cittadini e la loro ripartizione ai vari Comuni. L’Ordinanza dà seguito al DPCM n. 658 del 29 marzo 2020 che ha rideterminato, incrementandola, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2020, per aiutare appunto i Comuni a mettere in campo interventi di sostegno alimentare alle famiglie più gravemente colpite dall’emergenza coronavirus.

Grazie alle risorse del Fondo, i Comuni possono acquistare:

  • buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
  • generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Chi sono i beneficiari dei Buoni Spesa

Sarà l’Ufficio dei Servizi sociali di ciascun Comune ad individuare la platea dei beneficiari e a determinare il contributo da erogare per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità a coloro che non ricevono alcun sostegno economico pubblico.

Per quanto sopra gli interessati dovranno accedere al sito istituzionale del Comune dove verrà pubblicato il “modello di domanda” per la richiesta del Buono Spesa e sicuramente provvederanno a rendere pubblico un numero telefonico dedicato per informazioni del merito.

Riteniamo che, solo per casi eccezionali, tale modello potrà essere ritirato presso ufficio del Comune tenendo sempre in considerazione le disposizioni di sicurezza sanitaria coronavirus.

Da quanto abbiamo verificato il “modello di domanda” varia da Comune a Comune, cosi come sono varie le diverse modalità di rilascio dei buoni spesa e cioè nel formato (tessera, carnets ecc.) e nei tagli riguardanti l’importo.

Il “modello di domanda” debitamente compilato dovrà essere restituito al Comune per e-mail (per WhatsApp o fax ecc., ciò in base alle direttive comunali).

Riteniamo, solo per casi eccezionali, che tale modello potrà essere restituito brevi mano presso ufficio del Comune tenendo sempre in considerazione le disposizioni di sicurezza sanitaria coronavirus.

I Buoni Spesa

I Buoni Spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed elusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità come stabilisce l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020.

Quindi i Buoni Spesa legittimeranno il loro possessore all’acquisto di alimenti (pane, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura, etc.), prodotti essenziali per l’igiene personale e l’alloggio (sapone, dentifricio, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti, etc.), prodotti per la prima infanzia (latte, omogeneizzati, pannolini, etc.)  e beni di prima necessità (farmaci e prodotti medicali).

Il Buono Spesa non dà diritto all’acquisto di bevande alcoliche, preparati di rosticceria, alta pasticceria e di tutti gli altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati esempio: prodotti di bellezza, vestiario, alimenti e prodotti per animali, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica, etc.

A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al Buono Spesa, la differenza resta a carico dell’acquirente.

I Buoni Spesa sono personali cioè utilizzabili dal titolare indicato nello stesso buono oppure da persona da esso designato tramite apposito atto corredato dai documenti di riconoscimento del delegato e del delegante.  

Non sono invece trasferibili, né cedibili a terzi, né convertibili in denaro contante.

Relativamente alla questione se l’importo riportato nel Buono Spesa debba essere utilizzato per intero o a scalare sicuramente verrà stabilito dal Comune.

Di certo riteniamo che il Buono Spesa debba essere utilizzato per il suo intero in un unico esercizio in quanto giudichiamo che in caso di Buono Spesa spendibile a scalare l’esercente debba ritirare il Buono e quindi con le modalità che riterrà più opportune (annotazione, rilascio di una ricevuta e/o altro) darà la possibilità, al titolare del Buono, di utilizzarlo per la sua totalità.   A confermare tale tesi anche le modalità con le quali l’esercizio commerciale dovrà restituire i Buoni che tratteremo in seguito.

Il Buono Spesa riporterà la data entro e non oltre potrà essere spendibile.

Dove utilizzare i Buoni Spesa

I Comuni possono richiedere l’iscrizione nell’elenco che predisporrà e pubblicherà sul proprio sito e altro agli esercizi commerciali al dettaglio di generi alimentari o di beni di prima necessità (farmacie e/o parafarmacie) che a tutt’oggi risultano in esercizio secondo le liberatorie del quadro normativo in vigore.
I Comuni possono inoltre richiedere agli esercizi commerciali che aderiscono ad accettare i Buoni, l’applicazione di uno sconto extra (5% - 10%) sul monte acquistato con l’utilizzo degli stessi.

Per quanto sopra i Comuni inviteranno gli interessati alla compilazione di una “domanda di adesione” appositamente predisposta e pubblicata sul proprio sito, o altro.
La “domanda di adesione” una volta redatta e sottoscritta dovrà essere agli stessi Comuni a mezzo e-mail e/o altro come da istruzioni.
Come già sopra asserito i Comuni renderanno pubblicità sul proprio sito istituzionale o altro degli esercizi commerciali che hanno aderito ad accettare i Buoni Spesa.

Comportamento degli esercizi commerciali che accettano i Buoni Spesa

L’esercente che aderisce di accettare i Buoni Spesa dovrà mettere a disposizione del Comune:

  • il Buono Spesa originale

  • allegare obbligatoriamente lo/gli scontrino/i fiscale/i con indicazione delle merci acquistate

Indubbiamente i Comuni potranno richiedere, ciò in base al proprio modello di Buono Spesa emesso, l’obbligo di annullare i Buoni stessi con timbro e firma dell’esercizio.

L’esercizio commerciale che ha aderito ad accettare i Buoni Spesa dovrà:

  • verificare l’autenticità del Buono Spesa al momento dell’accettazione;

  • monitorare il corretto utilizzo del Buono da parte dei beneficiari;

  • accertare l’identità del possessore del Buono richiedendo documento d’identità in corso di validità (forse è il caso di fotocopiare il documento) e/o accertarsi e verificare la persona designata tramite apposito atto all’utilizzo del Buono, e qui secondo noi occorre trattenere o fotocopiare l’atto e i documenti del delegato e del delegante;

  • verificare che i prodotti acquistati rientrino fra quelli ammessi.

Gli esercizi commerciali in possesso dei Buoni Spesa “esauriti” potranno procedere alla richiesta di pagamento al Comune mediante fatturazione elettronica, consegnando altresì allo stesso Comune, come sopra riportato, i Buoni Spesa in originale, sicuramente timbrati e firmati, con l’obbligo di allegare gli scontrini fiscali della spesa sostenuta dall’avente titolo.

I Comuni di certo provvederanno a stabilire le scadenze entro cui presentare le fatture per il pagamento, così come riteniamo che provvederanno alla liquidazione dopo verifica e controllo.

Considerazioni sul rilascio dello scontrino da parte dell’esercizio commerciale – Fatturazione elettronica – Scritture contabili

Il buono corrispettivo è uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato, anche per pagamenti parziali, a fronte di una cessione di beni. Nel caso in esame trattasi di buoni “multiuso” (al momento dell’emissione non si conosce la disciplina a fini IVA applicabile alle cessioni di beni oggetto dei buoni), disciplinati dall’art. 6 quater del D.P.R. 633/72.
Alla luce di ciò, la cessione dei beni e relativa esigibilità dell’imposta si verifica al momento di effettivo acquisto da parte del cittadino, certificata mediante rilascio di documento commerciale da parte dell’esercente.

L’intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell’operazione attraverso il pagamento, previa presentazione da parte dell’esercente, dei buoni ricevuti. L’esercente dovrà rendicontare il valore totale dei buoni a mezzo documento Fuori Campo IVA (Art. 2 D.P.R. 633/72) che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, sfugge all’obbligo di fatturazione elettronica.

Le scritture contabili saranno:

  Al momento dell’emissione documento commerciale:
         
    Buoni Covid-19 A

Diversi
Merci c/vendite
Iva ns. debito

   
  Al momento dell’emissione documento verso il Comune
         
    Crediti v/Comune di …. A Buoni Covid -19
   
  Al momento del pagamento effettuato dal Comune:
         
    Banca c/c A Crediti v/Comune di ….
   

 

Roma, 2 aprile 2020

A cura del gruppo di lavoro A.N.CO.T. - “Fondazione Dino Agostini”
Gaetano Nanì – Maurizio Natali – Andrea D’Onofrio


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