Statuto

Statuto

"Fondazione Dino Agostini"
Allegato "A" al n. 1690/1268 di rep.

Art. 1 - Denominazione

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costi­tuita la "Fondazione Dino Agostini

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Roma, attualmente presso l' A.N.CO.T. - Associazione Nazionale Consulenti Tributari in Via La Spezia, 74; potrà operare anche in altri luoghi, in Italia ed all'estero.

 

Art. 3 - Scopi

La Fondazione, non ha scopo di lucro, è apolitica ed intende promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, attività di formazione ed informazione, studi e convegni in campo fiscale giuridico, economico ed amministrativo d'inte­resse della professione di Consulente Tributario ed Azienda­le in campo nazionale ed internazionale.

Art. 4 - Attività

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3, la Fonda­zione intende:

  1. sostenere e promuovere iniziative volte alla diffusione di una moderna cultura giuridica, economica e sociale anche al fine di incentivare lo sviluppo di una nuova cooperazione e sinergia fra Professionisti;
  2. promuovere, sviluppare e sostenere finanziariamente le at­tività didattiche, formative e di ricerca per la preparazio­ne e l'aggiornamento professionale del Consulente Tributa­rio, anche avvalendosi di consulenze esterne;
  3. collaborare con il mondo scolastico ed universitario e con le altre istituzioni culturali e scientifiche al fine di creare e sviluppare continue sinergie utili alle attività della Fondazione;
  4. istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca, nonché premi in Italia ed all'estero, nelle mate­rie economiche, commerciali e tributarie, da assegnare con modalità previste da apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione;
  5. effettuare ricerche e studi, sia su temi di più generale interesse per la professione, sia su singoli problemi o que­stioni prospettate dall'A.N.CO.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributari), da singoli professionisti, da qualifi­cati operatori economici, da studiosi;
  6. promuovere e realizzare iniziative editoriali in forma scritta ed audiovisiva (con l'esclusione di giornali quoti­diani) anche al fine di pubblicare, in tutto od in parte, i risultati dell'attività di ricerca o di singoli studi;
  7. pubblicare e distribuire riviste e periodici di interesse professionale ed in particolare pubblicare e distribuire la Rivista "FTP - Formazione Tributaria Permanente";
  8. istituire ed organizzare scuole di perfezionamento e spe­cializzazione, svolgere corsi, anche di insegnamento superio­re, seminari ed altre attività per la formazione e l'aggior­namento professionale nelle materie fiscali, giuridiche, eco­nomiche, della gestione amministrativa e contabile;
  9. organizzare convegni, dibattiti, conferenze, giornate di studio nazionali ed internazionali;
  10. organizzare missioni di studio e di ricerca in altri pae­si nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con al­tre istituzioni italiane ed estere;
  11. sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo de­gli studi economici, commerciali e tributari, sviluppando rapporti di collaborazione con amministrazioni centrali e lo­cali, col mondo scolastico ed universitario in Italia ed all'estero.

La Fondazione potrà porre in essere tutte quelle iniziative, atti ed attività, anche di prestazione di servizi che, diret­tamente o indirettamente, il Consiglio d'Amministrazione ri­terrà utili per il conseguimento degli scopi istituzionali suindicati.

Potrà, inoltre, richiedere ed utilizzare contributi, finan­ziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e genere sia pubbli­ci che privati; concludere accordi e convenzioni, contratti per. prestazioni di servizio, conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi ad opere dell'ingegno, beni e di­ritti di qualsiasi natura; acquisire partecipazioni in so­cietà ed altri organismi italiani od esteri, partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni anche stranie­re.

Art. 5 - Durata

La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato o comunque fino ad esaurimento degli scopi istituzionali.

Art. 6 - Patrimonio ed esercizio finanziario

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di do­tazione iniziale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), indicato nell'atto costitutivo della Fondazione medesima e versato dall'Ente fondatore.
Lo stesso verrà aumentato ed alimentato da successivi contri­buti dell'Ente fondatore, da contributi (in termini di appor­to scientifico e non) di Consulenti Tributari e da contribu­ti pubblici o di Organismi sovranazionali e internazionali, di privati, erogazioni e donazioni, liberalità in genere, i­stituzioni di erede, legati e lasciti, da beni immobili e mo­bili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio d'Amministrazione delibererà di destinare a Patrimonio.
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2007.
La Fondazione destinerà al conseguimento degli scopi istitu­zionali:

  • i proventi reddituali derivanti dal suo Patrimonio;
  • ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del Patrimonio;
  • i proventi derivanti dalle attività istituzionali previste agli artt. 3 e 4.

Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto il bilancio consuntivo e prima dell'inizio di quello successivo, verrà predisposto quello preventivo.
Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio è approvato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, en­tro il 30 aprile dell'anno successivo e quello preventivo en­tro il 30 aprile dello stesso anno. Ove particolari ed ecce­zionali ragioni lo richiedano i suddetti termini possono es­sere prorogati per non più di due mesi a discrezione del Pre­sidente.

Fino all'approvazione del bilancio preventivo l'amministra­zione proseguirà secondo i principi dell'anno precedente, salvo il primo esercizio.

Art. 7 - Fondatori

Fondatore, con le prerogative, facoltà e poteri di cui ol­tre, è l'A.N.CO.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributari) che nell'atto costitutivo provvederà a nominare i Mem­bri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente della Fondazione,
Possono successivarnente aderire alla Fondazione le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le as­sociazioni e fondazioni che, condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione, mediante contributi in denaro, in at­tività o in beni materiali o immateriali o servizi o in al­tre forme, sono ritenute idonee dal Fondatore, con giudizio di ammissione inappellabile e insindacabile.
Nell'atto costitutivo o con delibera del Consiglio d' Ammini­strazione, può essere conferita, ad Enti o persone che svol­gano od abbiano svolto un ruolo di sostegno particolarmente rilevante per la Fondazione e le sue iniziative, la qualifi­ca di Benemerito.

Art. 8 - Organi

Sono organi della Fondazione:

  1. il Presidente;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Collegio dei Revisori.

E' prevista la creazione di un comitato scientifico e di un comitato di onore internazionale.
La durata di tutti gli organi della Fondazione è di quattro anni.
Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fon­dazione gli organi suindicati continuano a svolgere le ri­spettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta dal fondatore nell'atto costitutivo ed è di diritto membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione. In seguito, il Presidente della Fondazione verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e con il gradimento del Fondatore.
La carica di Presidente della Fondazione è incompatibile con le cariche degli organi istituzionali dell'A.N.CO.T. (Asso­ciazione Nazionale Consulenti Tributari).
Al Presidente spettano la rappresentanza legale e la firma della Fondazione di fronte ai terzi, in giudizio e nei rap­porti con le pubbliche autorità.
Egli svolge, inoltre, le seguenti funzioni:

  1. promuove e regola l'attività della Fondazione;
  2. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  3. propone al Consiglio d'Amministrazione i membri del Comi­tato Scientifico;
  4. convoca e presiede il Comitato Scientifico;
  5. formula proposte di delibera da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione;
  6. predispone le Relazioni sulla politica culturale, i pro­grammi e le attività realizzate dalla Fondazione;
  7. attua gli indirizzi stabiliti dal Consiglio d'Amministra­zione;
  8. dispone eventuali provvedimenti d'urgenza, salvo, ove oc­corra, la ratifica da parte del Consiglio d'Amministrazione;
  9. cura l'osservanza dello Statuto e ne propone le modifiche qualora si renda necessario;
  10. può affidare particolari incarichi a membri del Consiglio d'Amministrazione e nominare procuratori per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti.

Il Fondatore potrà nominare un Presidente Onorario della Fondazione che si sia distinto per particolari meriti scientifi­ci e attività svolte a favore della categoria..
Il presidente Onorario potrà essere scelto anche tra sogget­ti non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, tenu­to conto che avrà una funzione di mera diffusione del nome e degli scopi della Fondazione, senza alcun potere rappresentativo né delega di compiti istituzionali riservati agli altri organi della Fondazione, A tal fine la scelta della persona che potrà ricoprire tale ufficio potrà e dovrà riguardare esclusivamente persone che, per notorietà e qualità umane e professionali, siano in grado di assolvere ad una funzione di pura immagine esterna della Fondazione.

Art. 10 - Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è nominato dal Fondatore. E' composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri, sempre e comunque di numero dispari ed è cosi nominato:

  • in caso di tre membri, due sono nominati dal Consiglio Na­zionale A.N.CO.T. e uno dall'Assemblea Nazionale A.N.CO.T.;
  • in caso di cinque membri, tre sono nominati dal Consiglio Nazionale A.N.CO.T. e due dall'Assemblea Nazionale A.N.CO.T.;
  • in caso di sette membri, cinque sono nominati dal Consiglio Nazionale A.N.CO,T. e due dall'Assemblea Nazionale A.N.CO.T.;
  • in caso di nove membri, sei sono nominati dal Consiglio Na­zionale A.N.CO.T. e tre dall'Assemblea Nazionale A.N.CO.T.;
  • in caso di undici membri, sette sono nominati dal Consi­glio Nazionale A.N.CO.T. e quattro dall'Assemblea Nazionale A.N.CO.T.

La carica di Consigliere è incompatibile con le cariche na­zionali A,N.CO.T..

Tra i membri del Consiglio d'Amministrazione è nominato, su proposta del Presidente, un Vicepresidente che ha funzioni vicarie del Presidente ed un Segretario. Per la prima volta il Vicepresidente ed il Segretario sono nominati su proposta del Consiglio Nazionale del Fondatore. I membri del Consi­glio durano in carica quattro anni e possono essere conferma­ti.
I membri del Consiglio decadono con la decadenza del Consi­glio Nazionale A.N.CO.T. e possono essere revocati dal Consi­glio Nazionale A.N.CO.T. in caso di gravi inadempienze statu­tarie, su parere obbligatorio e vincolante del Comitato di Sorveglianza A.N.CO.T., o per condanne penali passate in giu­dizio.
Spettano al Consiglio d'Amministrazione i poteri per la ge­stione dell'ente e per il compimento di qualsiasi atto di or­dinaria o di straordinaria Amministrazione nell'ambito degli scopi della Fondazione, in particolare, spetta al Consiglio d'Amministrazione:

  1. deliberare gli indirizzi dell'attività della Fondazione ed approvare i programrnì su proposta del Presidente;
  2. approvare eventuali Regolamenti;
  3. approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consunti­vo;
  4. deliberare l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni, in genere, destinati al­la Fondazione;
  5. autorizzare la partecipazione della Fondazione a consorzi ed altre strutture associative con altri enti, pubblici o privati, organismi, persone fisiche o giuridiche;
  6. deliberare le richieste di contributi e finanziamenti;
  7. deliberare l'istituzione di borse di studio, premi e con­tributi per attività di studio e ricerca;
  8. nominare il Presidente;
  9. nominare, su proposta del Presidente il Vicepresidente ed il Segretario;
  10. nominare e revocare, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico;
  11. deliberare eventuali modifiche dello Statuto, che devono comunque essere previamente approvate dal Fondatore.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, con esclusione però di quelli attinenti alle modifiche statu­tarie, all'approvazione dei Regolamenti e dei bilanci, ed al­le nomine di cariche statutarie.

Art. 11 - Riunioni del Consiglio d'Amministrazione

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono convocate dal Presidente di norma, in seduta ordinaria, almeno due vol­te l'anno o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri. Il Presidente deve comunque convocare una riunione del Consiglio d'Amministrazione entro il mese di aprile per gli adempimenti di cui all'art. 6, salvo quan­to previsto dall'ultimo periodo di tale articolo, nel qual caso la riunione dovrà essere convocata entro il nuovo termi­ne.
Il Presidente deve altresi provvedere alla convocazione en­tro trenta giorni dalla richiesta di almeno un terzo dei con­siglieri.
La convocazione è effettuata a mezzo avviso contenente l'in­dicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli ar­gomenti all'ordine del giorno; l'avviso va comunicato agli a­venti diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione a mezzo raccomandata a.r., fax e/o e-mail. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, almeno due giorni prima con telegramma, telefax od in altra forma idonea ad un solle­cito invio ed a consentire una sicura prova dell'avvenuta trasmissione. Anche in assenza delle predette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.
Il Presidente potrà invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, in relazione agli argomenti da trattare, alcuni o tutti i componenti del Comitato Scientifi­co, nonché persone competenti, anche se estranee alla Fonda­zione.
Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione per l'approva­zione dei bilanci parteciperanno i membri del Collegio dei Revisori. Le riunioni sono regolarmente costituite e le deli­bere validamente assunte con la presenza ed il voto favorevo­le della maggioranza dei consiglieri. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ovvero del Vicepresiden­te o di chi presiede la riunione.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio d'Am­ministrazione si tengano per teleconferenza o vi­deoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa esse­re identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti, di vi­sionare, ricevere e trasmettere documentazione e sia garanti­ta la contestualità dell'esame e della deliberazione.
In presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazio­ne si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presiden­te e dove pure deve trovarsi il Segretario.
Di tutte le riunioni del Consiglio d'Amministrazione viene redatto verbale, trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, se costituito, è composto da membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, in ragione della elevata reputazione goduta e dei risultati conseguiti nell'esercizio di attività professionali, culturali e scientifiche.
I membri del Comitato Scientifico, per la loro esperienza e le alte qualità intellettuali, costituiscono un costante pun­to di riferimento per le proposte e per l'attuazione delle attività culturali e scientifiche della Fondazione.
Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio d'Amministrazione e col Pre­sidente della Fondazione e potrà fornire indicazioni, pareri e quanto necessario ed utile ad assicurare un alto standard qualitativo delle attività.
Il Comitato, inoltre, avrà il compito di consentire un co­stante collegamento tra le iniziative della Fondazione e le più autorevoli figure accademiche ed imprenditoriali.
I componenti il Comitato Scientifico durano in carica quat­tro anni e possono essere rinomiriati.

Art.13 - Comitato d'onore internazionale

Il titolo di membro del Comitato d'onore internazionale è at­tribuito dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Fon­datore a personalità che rendono o abbiano reso servigi altamente meritevoli alla Fondazione o che le apportino il loro prestigio morale.
Il Comitato d'onore internazionale, se costituito, è presie­duto dal membro anziano che, all'occorrenza, provvede alla sua convocazione con funzioni di proposta al Consiglio d'Am­ministrazione su nuove iniziative che la Fondazione potrebbe intraprendere.
Alle riunioni del Comitato d'onore internazionale prendono parte, con funzione consultiva, il Presidente della Fondazio­ne ed un rappresentante del Comitato Scientifico.

Art. 14 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri, nominati dal Fondatore; essi durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.
Il Fondatore designa altresì il Presidente del Collegio dei Revisori.
Il Collegio dei Revisori:

  1. esamina i bilanci preventivi e consuntivi, redigendo, per ciascuno di essi, una Relazione;
  2. compie le verifiche necessarie per accertare il regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione;
  3. esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, sull'osservanza della legge, del­lo Statuto e dei Regolamenti;
  4. relaziona periodicamente il Consiglio d'Amministrazione sui risultati dei controlli eseguiti.

I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle riu­nioni del Consiglio d'Amministrazione indette per la discus­sione ed approvazione dei bilanci ed hanno facoltà di parte­cipare alle altre riunioni dello stesso consiglio.

Art. 15 - Compensi ed indennità

Per le cariche ricoperte nella Fondazione spettano compensi o indennità secondo i criteri e le misure stabilite all'atto di nomina.

Art. 16 - Soci Benemeriti

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Soci Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consi­glio d'Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari svolgendo un ruolo di sostegno particolar­mente rilevante.

Art. 17 - Vigilanza

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle Autorità com­petenti.

Art. 18 - Scioglimento e liquidazione

Ove non stabilito altrimenti, spetta il puro rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni assegnate ai vari componenti.

In caso di scioglimento della Fondazione per esaurimento de­gli scopi o d'impossibilità ad attuarli, nonché in qualsiasi caso previsto dalla legge, i beni della stessa saranno liqui­dati ed i suoi averi saranno destinati a borse di studio o ad organismi che perseguono le medesime finalità della Fonda­zione. Verificandosi una causa di scioglimento ed addivenen­do alla liquidazione della Fondazione, verrà nominato un Li­quidatore, designato dal Fondatore, cui saranno conferiti tutti i poteri, di ordinaria e straordinaria amministrazio­ne, necessari alla liquidazione stessa.

Art. 19 - Disposizione finale

Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto e nell'at­to costitutivo si applicano le misure del Codice Civile e del­le altre leggi in materia.

FONDAZIONE DINO AGOSTINI

Via La Spezia, 74
00183 Roma
Email:
Telefono: +39 333 4117609

© Copyright 2024 Fondazione Dino Agostini. Tutti i diritti riservati