LOTTA AL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Il decreto interministeriale n. 55 del 11/03/2022 ha finalmente istituito il registro dei titolari effettivi (il registro sarà composto da due sezioni: 1. Sezione autonoma - 2. Sezione speciale) un registro che permette di avere un archivio nazionale sulla titolarità effettive delle persone dotate di personalità giuridica: S.R.L. - S.P.A. - S.A.P.A. - SOCIETA’ COOPERATIVE, delle persone giuridiche private: FONDAZIONI e ASSOCIAZIONI riconosciute, e TRUST produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e Istituti Giuridici affini.
Sono escluse da questo obbligo le Società di persone (società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice).
Per quanto sopra esposto gli amministratori dei soggetti obbligati dovranno effettuare un’apposita comunicazione al Registro delle Imprese.
COSA SI INTENDE PER TITOLARE EFFETTIVO
Il D.Lgs 231/2007 all’art. 20 stabilisce che “il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”.
Esistono tre criteri per individuare il titolare effettivo, uno conseguente all’altro.
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Il primo criterio è quello dell’assetto proprietario per cui vengono individuati i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale sociale.
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Il secondo criterio è quello del controllo, in quanto qualora l’esame dell’assetto proprietario non consenta l’individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società e cioè:
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controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
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controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria
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dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante
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- Il terzo criterio residuale individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.
Si ricorda che nei TRUST la figura del titolare effettivo è definita dall’art. 22 del D.lgs. 231/2007, che identifica i titolari effettivi in tutte le persone che sono coinvolte nel trust, quindi il disponente, il beneficiario, il trustee e tutte le persone fisiche che esercitano un controllo sul trust, oppure che esercitano un controllo sui beni conferiti nel trust.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Pur mancando ad oggi ancora le istruzioni operative possiamo anticipare che la pratica dovrà essere depositata esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante della società oggetto della comunicazione.
Il soggetto che dovrà effettuare la comunicazione è, come già anticipato, l’amministratore il quale quindi dovrà individuare il/i titolare/i effettivo/i.
Una volta che il MISE pubblicherà il provvedimento, il sistema di comunicazione diventerà operativo e i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati e delle informazioni dei titolari effettivi avranno 60 giorni per procedere all’inoltro dell’autodichiarazione al Registro delle Imprese.
Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data dell’atteso provvedimento, dovranno procedere alla comunicazione entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri.
I Trust e gli istituti giuridici affini invece entro 30 giorni dalla loro costituzione.
Eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva, devono essere comunicate antro 30 giorni dal compimento dell’atto che ha dato luogo alla variazione.
IMPORTANTE
Non è prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della comunicazione a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, se non già la possiedo, di firma digitale.
SOGGETTI CHE POTRANNO ACCEDERE AL “REGISTRO DEI TITOLARI”
- Le autorità pubbliche potranno, in genere, consultare entrambe le sezioni del registro;
- I soggetti obbligati alla identificazione della clientela, ai sensi del D.lgs. 231/2007, potranno consultare entrambe le sezioni del registro ai fini della verifica della clientela ciò, previa procedura di accreditamento;
- L’accesso di altri soggetti è consentito perché rispettino determinate condizioni e in particolari circostanze, come previsto dall’art. 7 del decreto interministeriale n. 55 del 11/03/2022.
SI CONSIGLIA
In vista di questo nuovo adempimento rappresentato dalla comunicazione al Registro Imprese e sicuramente del poco tempo che sarà concesso dopo la pubblicazione dei decreti attuativi, si consiglia a tutti i soggetti obbligati di istituire sin d’ora un fascicolo “Titolare Effettivo” nel quale conservare la documentazione relativa all’individuazione del titolare effettivo, corredato da una richiesta scritta al titolare effettivo stesso, per la conferma dei suoi dati.
Lì 19/10/2022
Approfondimento Fondazione Dino Agostini a cura del Dott. Maurizio Natali.
FONDAZIONE DINO AGOSTINI
“Approfondimento”
Via libera del Consiglio di Stato.
Con parere del 6 dicembre 2021, il Consiglio di Stato ha dato il via libera allo schema di decreto in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e istituti giuridici affini al trust.
Ricordiamo che la norma definisce “Titolare effettivo” la o le persone fisiche beneficiarie finali dell’operazione.
In primo luogo sono definiti tali le persone fisiche possessori di quote di capitale sociale (in via diretta o mediata da società controllate, fiduciarie…) superiore al 25%; ove nessuno raggiunga tale limite si reputa titolare effettivo chi esercita il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; se neanche tale ipotesi è verificata, chi ha il controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; in subordine ulteriore chi esercita un’influenza dominante, in base all’esistenza di particolari vincoli contrattuali. In assenza di tutte queste condizioni si presume (presunzione assoluta) che sia l’amministratore.
L’introduzione del “Registro dei Titolari Effettivi” sarà uno strumento a favore di tutti i soggetti obbligati alla normativa Antiriciclaggio che per legge devono individuare il “titolare effettivo” prima di dare seguito all’operazione richiesta.
Per quanto sopra già nel corso del 2022 i soggetti obbligati (cioè : imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese – S.r.l. / S.p.a. / S.a.p.a. / Cooperative / Consorzi con attività esterna) e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private (cioè : associazioni e fondazioni dotati di personalità giuridica / Trust – Trustee) dovranno inviare i dati relativi ai “titolari effetti” alla CCIAA.
L’accesso al registro non è limitata a soggetti titolari di funzioni particolari (forze di polizia, magistratura) o di interessi (professionisti, banche) ma chiunque potrà consultare la sezione del Registro delle imprese.
Naturalmente i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Registro imprese eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute con la consultazione del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela. Eventuali omesse comunicazioni saranno soggette a sanzioni amministrative pecuniarie.
A cura del Consiglio Fondazione Dino Agostini
Consigliere Dott. Maurizio Natali
Allegati:
DAL 1 GENNAIO 2022 LA SOGLIA SCENDE A € 1.000.
Dal I° gennaio 2022, l’art. 18 del D.L. N. 124/2019 (“Collegamento alla legge di bilancio 2020”) è prevista la riduzione da € 2.000 ad € 1.000 il limite per il trasferimento di denaro contante.
Attenzione il divieto scatterà per importi uguali ad € 1.000, il trasferimento in contanti è ammesso fino ad € 999,99.
Il limite sopra riportato si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante.
Per chiarire la definizione di “soggetti diversi” riportiamo la “FAQ n. 8 del Dipartimento del Tesoro del 3/10/2017”:
Per “soggetti diversi” si intendono entità giuridiche distinte. Ad. es. trasferimenti intercorsi tra:
- due società;
- legale rappresentante e socio;
- il socio e la società di cui questi fa parte;
- società controllata e società controllante;
- due società aventi lo stesso amministratore;
- una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono
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Ricordiamo a tutti voi, in quanto soggetti obbligati alla normativa Antiriciclaggio, che occorre assolutamente comunicare alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali si acquisisce notizia nello svolgimento della propria attività.
A cura del Consiglio Fondazione Dino Agostini
Consigliere Dott. Maurizio Natali
Allegati: